Art. 2.
(Istituzione della qualifica di esperto nelle medicine complementari esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).

      1. Fermo restando che, nel supremo interesse della salute dei cittadini e a tutela della collettività, la diagnosi, la cura e la terapia, nonché l'esercizio delle medicine complementari di cui al presente articolo sono atti medici, è istituita la qualifica di «esperto nelle medicine complementari». Le medicine complementari sono esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
      2. La Repubblica, nella salvaguardia del diritto alla salute delle persone, garantisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori delle medicine complementari, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione presso le università degli studi statali e non statali, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati, dei quali controlla l'attività e

 

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reprime l'esercizio per fini illeciti e in violazione della presente legge.
      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della salute e dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le materie di insegnamento proprie delle medicine complementari e il loro eventuale inserimento nei corsi di laurea, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di cui all'articolo 5.
      4. I criteri e le modalità dell'eventuale inserimento nei corsi di laurea delle materie di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia universitaria.
      5. Le medicine complementari per le quali è istituita la qualifica di esperto sono le seguenti:

          a) agopuntura e farmacoterapia tradizionale cinese;

          b) medicina omeopatica, nei suoi diversi indirizzi;

          c) fitoterapia.