1. Fermo restando che, nel supremo interesse della salute dei cittadini e a tutela della collettività, la diagnosi, la cura e la terapia, nonché l'esercizio delle medicine complementari di cui al presente articolo sono atti medici, è istituita la qualifica di «esperto nelle medicine complementari». Le medicine complementari sono esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
2. La Repubblica, nella salvaguardia del diritto alla salute delle persone, garantisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori delle medicine complementari, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione presso le università degli studi statali e non statali, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati, dei quali controlla l'attività e
a) agopuntura e farmacoterapia tradizionale cinese;
b) medicina omeopatica, nei suoi diversi indirizzi;
c) fitoterapia.